Offriamo un servizio completo e professionale per il calcolo dei conteggi di lavoro sulle buste paga e verifica delle
differenze retributive e contributive.
Dopo lo studio della documentazione prodotta dal lavoratore, verrà predisposto un dettagliato elaborato contenente il calcolo delle differenze retributive sulla base del reale svolgimento del rapporto di lavoro, prendendo in considerazione le reali mansioni svolte, straordinario, ferie e permessi non goduti, scatti di anzianità, malattia, TFR ed ogni altro elemento dovuto per legge e per CCNL di categoria.
Vi assistiamo nel percorso di rivendicazione su inquadramenti o licenziamenti illegittimi sino alla definizione della controversia anche a mezzo di stipula di un accordo conciliativo.
I nostri servizi sono:
- Calcolo differenze retributive
- Conteggi busta paga e differenze retributive;
- Differenze retributive su livello superiore o mansioni superiori;
- Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.);
- Calcolo T.F.R. per Fondo Garanzia I.N.P.S.;
- Verifica buste paga;
- Interessi legali e rivalutazione monetaria.
La nostra esperienza ci permette di offrire al Cliente un servizio altamente qualificato per il calcolo dei crediti e delle
differenze retributive relative ad un rapporto di lavoro, sia esso regolarizzato presso i competenti Istituti, sia che si tratti
di un lavoro c.d. a nero.
Prima di procedere al calcolo delle differenze retributive e l'elaborazione dei relativi conteggi, è importante capire come si è svolto realmente il rapporto di lavoro, pertanto bisognerà conoscere il reale svolgimento dell'attività lavorativa al fine di considerare anche il calcolo di eventuale lavoro straordinario, mansioni superiori, ferie, permessi, e tutte le voci che compongono la busta paga così come previsto dal relativo CCNL di competenza.
I nostri professionisti, pertanto, al fine di svolgere un servizio puntuale e preciso, assumeranno tutte le informazioni necessarie attraverso un colloquio approfondito con il Cliente per comprendere esattamente come impostare i relativi conteggi di differenze retributive.
Con il termine "lavoro nero" si intende un rapporto di lavoro non regolarizzato presso i competenti
Istituti e pertanto ritenuto sommerso ed irregolare; questo significa nessuna garanzia per il dipendente, per il quale non c’è alcune copertura
previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
I conteggi relativi ad un rapporto di lavoro verranno sviluppati al lordo di tutte le trattneute in
non regolarizzato presso l'INPS dovranno considerare anche l'omissione contributiva che, anche se
tali somma non sono corrisposte direttamente al lavoratore, fanno comunque parte della retribuzione e, pertanto, a beneficio del dipendente
che può richiederne la corresponsione.
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Tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione di successione e invio in Agenzia delle Entrate.
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La domanda di invalidità civile decorre dalla data di presentazione anche con documentazione incompleta. Cassazione Sez. Lavoro n. 30419/2019.
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INPS: Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Gli istituti della cessione del credito e del pignoramento della retribuzione ed i relativi adempimenti, nonché la coesistenza di entrambe le figure in capo al medesimo lavoratore
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Sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 12323/18: Compensazione impropria tra prestazioni previdenziali ed assistenziali.
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L'Inps fornisce le istruzioni in merito all'applicazione, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità, del limite ordinamentale previsto in 65 anni per la cessazione del rapporto di lavoro
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Con Sentenza 11.9.2008, n. 22858, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha individuato i caratteri essenziali del mobbing, ravvisabili in una condotta protratta nel tempo, tesa a ledere il lavoratore
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L'Inps con la circolare 100 del 13 giugno 2016 fornisce le istruzioni operative per la gestione del contenzioso inerente all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
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A seguito dell'emanazione della legge 89/2016, l'Inps fornisce le prime precisazioni in merito all'applicazione normativa alla luce degli ultimi interventi del Consiglio di stato.
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L'Inps, con regolamento 15 ottobre 2010, ha provveduto ad attuare la legge n. 69/2009 fissando i nuovi termini per la conclusione esplicita dei procedimenti amministrativi di propria competenza.
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L’Inps, con il messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477, fornisce chiarimenti circa le fattispecie concernenti titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
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L'Inps fornisce nuove istruzioni per l'applicazione della disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo
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Anche agli stranieri residenti in Italia, ciechi totali o parziali, benché privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, deve essere riconosciuta la pensione di invalidità civile , purché legalmente soggiornati in base ad un valido permesso di soggiorno
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